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Mediatore, Mandatario, Agente e Procacciatore d’affari. Ecco le differenze

Nel mercato merceologico compaiono soggetti che, da un punto di vista di inquadramento giuridico, a vario titolo intervengono nelle trattative commerciali. La figura di riferimento, per la sua storia e per la sua maggiore diffusione, è quella del mediatore (conosciuta sin dai tempi degli antichi persiani).

Al fianco di tale figura, nel mercato nazionale, sono presenti anche altre figure, che differenziano la loro qualificazione giuridica soprattutto con riferimento all’equidistanza che devono rispettare, o meno, nei confronti dei contraenti (venditore e acquirente) ed alla continuità del rapporto che le lega a tali soggetti. Possiamo identificare tali figure, oltre come detto al mediatore, nel mandatario a titolo oneroso, nell’agente e nel procacciatore d’affari. Vediamo come si diversifica il rispettivo inquadramento giuridico.

MEDIATORE (ex artt. 1754 e ss. cod. civ.): è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato alle stesse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Può agire autonomamente o su incarico di una delle parti (nel qual caso si configura la c.d. mediazione atipica). La sua attività si caratterizza per l’imparzialità rispetto alle parti messe in contatto, e per il fatto di maturare un compenso (provvigione) nei confronti di entrambi i contraenti solo se l’affare viene concluso. E’ sottoposto ad una disciplina normativa specifica (legge 39/89) che prevede la sussistenza di particolari requisiti di professionalità (titolo di studio, frequenza di un corso e superamento dell’esame abilitativo), l’iscrizione al REA, una polizza professionale obbligatoria e la vigilanza sull’attività da parte della CCIAA.

MANDATARIO (ex artt. 1703 e ss. cod. civ.): è colui che si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto (mandante). Agisce su incarico del mandante e ha diritto a percepire il proprio compenso a prescindere dalla conclusione dell’affare. Viene remunerato solo dal proprio mandante e nulla può pretendere dall’altro contraente, agendo nell’interesse esclusivo del primo e non avendo quindi l’obbligo dell’imparzialità.

AGENTE (ex artt. 1742 e ss. cod. civ.): assume l’incarico di promuovere la conclusione di più contratti per conto del preponente, con il quale ha un rapporto caratterizzato dai vincoli di continuità e stabilità. Matura la provvigione solamente sugli affari conclusi, come il mediatore, ma può pretenderne il pagamento solo dal proprio proponente, non avendo l’obbligo della terzietà. L’agente di commercio è anch’esso sottoposto ad una regolamentazione specifica, ex Legge 204/1985, in ordine ai requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività (onorabilità e professionalità, iscrizione al REA, ecc.).

PROCACCIATORE D’AFFARI: è colui che raccoglie, per conto di un preponente, proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative, o si limita a segnalare potenziali clienti. E’ una figura atipica, ovvero non disciplinata dal nostro codice civile o da leggi speciali. Il compito del procacciatore d’affari è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste. Può pretendere il pagamento della provvigione solo dal preponente e solo in caso di conclusione dell’affare procacciato. Si differenzia dall’agente perché non ha il vincolo di stabilità e continuità del rapporto, ma opera in via del tutto occasionale. Si differenza dal mediatore perché non ha l’obbligo dell’imparzialità. Il procacciatore d’affari che tratti merci e/o beni mobili in genere, se svolge la propria attività in modo professionale o continuativo, soggiace agli obblighi previsti dalla Legge 39/89, e pertanto per poter operare deve sostenere l’esame abilitativo ed iscriversi al REA, al pari del mediatore.

Claudia Bellani – avvocato, Ufficio legale Fimaa

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