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L’olio miscelato non può più essere chiamato extravergine

Non è più possibile classificare come extravergine l’olio di oliva che si ottiene miscelando quello di qualità superiore con il normale vergine. È quanto prevede una circolare del Masaf (il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) punta a “tutelare la qualità dell’olio che viene commercializzato in Italia” e a “garantire la trasparenza del mercato ed il diritto dei consumatori ad un’informazione corretta e veritiera”. Il provvedimento dispone infatti che “l’olio ottenuto dalla pratica di miscelazione dell’olio extra vergine con l’olio di oliva vergine dovrà in ogni caso essere classificato quale olio vergine di oliva”.

“L’olio è alla base della nostra dieta, ed è usato quotidianamente da tutte le famiglie italiane. Per questo c’è bisogno di regole certe per chi produce e imbottiglia e di informazioni chiare per chi acquista e consuma” ha commentato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “Da oggi potrà essere etichettato come olio extra vergine di oliva solo olio di oliva di categoria superiore”.

 “L’olivicoltura è un patrimonio italiano da proteggere e valorizzare, oltre un milione di ettari del nostro territorio sono dedicati a questa attività millenaria” ha proseguito il Ministro. “Dare queste regole stringenti, aumentare i controlli, assicurarsi che ciò che viene chiamato olio extravergine di oliva italiano lo sia davvero è una garanzia per la salute, il benessere dei cittadini e per il lavoro dei nostri agricoltori”.

Un vuoto normativo denunciato da tempo

Alla base della circolare c’è un problema che l’Italia segnala da tempo: a livello europeo non esiste una regola scritta che vieti esplicitamente di mescolare oli di categorie diverse, né una norma che chiarisca come debba essere etichettato il prodotto che si ottiene. Questo vuoto ha fatto sì che ogni Stato membro si regolasse in autonomia. Sulla questione è intervenuta anche la Corte dei conti europea nella Relazione Speciale 01/2026 dedicata ai controlli sull’olio d’oliva. I giudici contabili europei hanno rilevato l’assenza di indicazioni chiare da parte della Commissione sulla possibilità di miscelare oli extra vergini con oli vergini, e hanno sottolineato che gli Stati membri abbiano finito per interpretare le norme UE in modo disomogeneo.

Non sempre il vuoto normativo ha determinato una totale deregulation. Come riconosce lo stesso Masaf nella circolare, alcuni Paesi hanno scelto comunque di stabilire regole più severe, impedendo che una miscela di olio vergine ed extra vergine venga venduta come extravergine. Ma in generale, l’assenza di regole cozza gli obiettivi della regolamentazione europea, che di norma “è orientata al progressivo innalzamento degli standard qualitativi delle produzioni olearie ma anche alla tutela del consumatore mediante la garanzia di un’informazione corretta, trasparente e non fuorviante”.

Le regole per l’olio già estratto

La circolare detta una disciplina differente per l’olio che è stato già prodotto, a seconda che sia stato già confezionato o che sia sfuso. Nel primo caso le bottiglie potranno restare in vendita fino all’esaurimento delle scorte, senza necessità di modificare l’etichetta già stampata.

Diverso il discorso per l’olio sfuso: i produttori e gli operatori del settore avranno trenta giorni di tempo dalla pubblicazione della circolare per riclassificare correttamente il prodotto come olio di oliva vergine, oppure dovranno farlo comunque prima di qualsiasi movimentazione o lavorazione successiva. Per tutto ciò che verrà prodotto dopo la pubblicazione della circolare, chiaramente, vale la regola più rigorosa: qualunque miscela tra olio extra vergine e olio vergine dovrà essere etichettata come olio vergine di oliva, la categoria inferiore tra le due.

Le conseguenze per chi non si adegua

Il mancato rispetto di queste disposizioni, ricorda il Masaf, configura una violazione dell’articolo 7 del Regolamento UE 1169/2011 sulle pratiche leali di informazione, sanzionata ai sensi del Decreto legislativo 231/2017, fatti salvi eventuali profili di rilevanza penale. Resta inoltre confermato l’obbligo di tenuta corretta del registro telematico dell’olio, che dovrà essere aggiornato secondo le nuove indicazioni in attesa di un adeguamento formale della relativa disciplina.

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