COMUNICATI STAMPA

Incompatibilità, Da Commissione Europea nessun rischio di aggravamento della procedura di infrazione contro l’Italia

La Commissione Europea, l’8 aprile, ha così risposto all’interrogazione parlamentare del 7 marzo, in tema di regime di incompatibilità del mediatore immobiliare dell’art.5 c.3 L. italiana n.39/1989 riformulato dall’art. 4 c.2 della L. italiana n. 238 del 23.12.2021:

“A seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione, le autorità italiane hanno accettato di modificare le norme che stabiliscono il divieto per i mediatori immobiliari in Italia di svolgere attività multidisciplinari. La legge nazionale corrispondente è stata adottata alla fine del 2021 e trasmessa dalle autorità italiane alla Commissione nel gennaio 2022. La Commissione sta attualmente analizzando la nuova legge per verificarne la compatibilità con il diritto dell’UE. La Commissione, ove ritenga che le nuove norme relative ai mediatori immobiliari siano incompatibili con il diritto dell’UE, può decidere di passare alla fase successiva della procedura di infrazione.”

La Commissione Europea, ad oggi, non ha ravvisato alcun rischio di aggravamento della procedura di infrazione (n.2018/2175) contro l’Italia a seguito dell’approvazione della Legge Europea 2019-2020.

Come si ricorderà la suddetta Legge sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare e merceologica con le attività relative al comparto dei servizi finanziari (costituito da banche, finanziarie, assicurazioni, mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria).

Parlamento Europeo

07.03.22 – Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000919/2022 alla Commissione Europea:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000919_IT.html

08.04.22 – Risposta di Thierry Breton (commissario europeo per il mercato interno e i servizi) a nome della Commissione europea: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000919-ASW_IT.html

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